Titolo I
SEDE SCOPI E FINALITA'


Art. 1
L'Associazione “Volontari A.I.B. di Priero”, con sede in Priero, Fraz. Campetto, Loc. Sclavo 1
Art. 2
L’Associazione, nel rispetto della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e della legislazione regionale e nazionale in materia di incendi boschivi e di protezione civile, ha per scopo la prestazione in modo personale, spontaneo e gratuito di un servizio volontario di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile.
L’ Associazione non ha fini di lucro.
Art. 3
Per il raggiungimento di tali scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione opera:
a) attraverso lo strumento della convenzione, per concorrere all'adempimento dei compiti dello Stato, Regione, Province, Enti locali, Autorità ed altri Enti competenti in materia di incendi boschivi e protezione civile;
b) al di fuori delle convenzioni, attraverso lo svolgimento diretto delle attività di cui all'art. 2 nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione regionale e nazionale vigente;
c) promuovendo attività preventive di sensibilizzazione di vario genere e di informazione alla popolazione (predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo, promozione di convegni, studi, ricerche, bandi di concorso, etc.).
Art. 4
L’Associazione può essere incaricata da Enti Locali Territoriali allo svolgimento di altri compiti compatibili con i suoi fini istituzionali.
Art. 5
Le attività di cui agli articoli precedenti sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dai propri aderenti, senza fini di lucro.


Titolo II
SOCI


Art. 6
I soci dell’Associazione sono Volontari che assicurano nel limite delle proprie disponibilità, per il periodo richiesto, un pronto intervento efficace e risolutivo partecipando su richiesta dei propri Responsabili.
Nel caso l’Associazione aderisca ad un’organizzazione superiore, i propri Soci dovranno accettare gli ordinamenti, procedure previsti in materia di sicurezza e operatività, così come il rispetto delle funzioni ed incarichi previste dalle stesse.
Sono previste, inoltre, le seguenti figure:
Benemeriti o sostenitori: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore dell’Associazione.
Onorari: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per particolari meriti nel campo della tutela del patrimonio boschivo.
Le qualifiche di benemerito o sostenitore e onorario non danno diritto:
1. all'esercizio di volontariato nel Associazione;
2. alla copertura assicurativa;
Art. 7
Per essere ammesso quale Volontario occorre possedere, al momento della domanda di ammissione, da presentare al Consiglio Direttivo di Squadra, i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) idoneità di buona salute, da accertare secondo le modalità previste dalla vigente normativa,
Per i volontari addetti alle attività antincendi boschivi; l'impiego sarà autorizzato solo ed esclusivamente dopo aver conseguito idonea formazione così come previsto dalle normative.
L'aspirante socio è tenuto a dichiarare espressamente, nella domanda, di accettare ogni disposto dei presenti accordi.
Il Consiglio direttivo di Squadra cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea di Squadra in seduta ordinaria.
Art. 8
La qualifica di Volontario si perde quando ricorra almeno una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie indirizzate in forma scritta al Caposquadra;
b) mancato rispetto delle disposizioni, disciplinanti l’attività AIB previste dalle normative in materia
c) esclusione per gravi motivi (comportamento contrastante con gli scopi dell’ Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; condanna definitiva, salva sospensione cautelativa anteriore, per reati contro la Pubblica Amministrazione, il paesaggio, l’ambiente, la persona…), accertati dal Caposquadra. Il provvedimento di sospensione e di eventuale esclusione viene deliberato dal Caposquadra e Consiglio direttivo di Squadra. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.


Titolo III
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI


Art. 9
Sono diritti dei Volontari:
a) promuovere iniziative intese a dare impulso ad ogni attività riconducibile allo scopo dell’Associazione;
b) partecipare all'assemblea dei soci con pieno diritto di voto e ricoprire cariche in seno al Associazione.
I Volontari:
a) avranno in dotazione equipaggiamento personale al fine di poter esplicare con la dovuta sicurezza il proprio compito;
b) avere un'adeguata copertura assicurativa per gli infortuni subiti per la loro attività nell’ambito dell’Associazione.
Le predette indicazioni possono essere opportunamente integrate da quanto previsto nel Regolamento.
Art. 10
Sono obblighi dei Volontari:
a) rispettare le disposizioni statutarie ed altri ordinamenti di settore e art. 6;
b) garantire una disponibilità adeguata per lo svolgimento dell'attività sociale, secondo i criteri previsti dalle disposizioni;
c) mantenere in efficienza mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione e relative sedi;
d) partecipare ai corsi di formazione, informazione ed addestramento istituiti.
Art. 11
Tutti gli appartenenti all’ Associazione impegnati nelle attività operative, si impegnano ad attenersi rigorosamente – in vista della sicurezza e dell’efficienza delle operazioni stesse – alle istruzioni ed al coordinamento del proprio Caposquadra o nel caso di adesione ad organizzazioni superiori, anche ai rispettivi responsabili indicati dalle disposizioni.
Ove all’esecuzione delle istruzioni predette si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il Volontario deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, garantendo la sua e l’altrui incolumità e sicurezza ed il rispetto delle normative in materia.
Di quanto sopra il Volontario deve informare immediatamente il superiore riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento
Al verificarsi di un evento resta inteso l’obbligo di ciascun Volontario ad informare l’autorità competente.


Titolo IV
ENTRATE DELL’ ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE


Art. 12
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate ed, in genere, valori mobiliari (titoli di stato o privati, etc).
Le entrate dell’Associazione sono rappresentate da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati, persone fisiche o giuridiche;
c) contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri enti, istituzioni pubbliche;
d) contributi derivanti da convenzioni;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) ogni altra entrata istituzionale;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 13
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e lo sottopongono all'approvazione dell’assemblea dell’Associazione, entro il 28 febbraio di ogni anno.


Titolo V
ORGANI SOCIALI


Art. 14
Sono organi sociali:
a) l'assemblea di squadra;
b) il Consiglio direttivo di Squadra,
c) il Caposquadra;
Art. 15
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata quadriennale.
Nel caso di dimissioni o di altra causa che comporti la cessazione dell’incarico, si provvederà alla sostituzione, nominando il primo fra i non eletti, che rimarrà in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.

Assemblea di squadra
Art. 16
L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti alla Squadra. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega; in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche, ogni socio ha comunque diritto ad un solo voto.
Deve essere convocata dal Caposquadra almeno tre volte all'anno. Deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata da un terzo degli associati.
La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata nelle forme di legge.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo di squadra.
E' presieduta dal Caposquadra o, in sua assenza, da uno dei Vice Capisquadra o, in assenza di questi, da altro socio scelto tra i presenti.
Il Segretario, o altro socio incaricato dal Caposquadra, redige il verbale dell'Assemblea, che viene trascritto su apposito libro e sottoscritto dal Caposquadra e dal Segretario.
Alle adunanze possono essere invitate persone la cui partecipazione sia ritenuta opportuna, senza alcun diritto sociale.
Art. 17
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, allo Statuto o ai Regolamenti possono essere annullate su istanza di qualunque socio della Squadra.
Art. 18
L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività della Squadra ed inoltre:
elegge, con voto segreto, il Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci intervenuti;
approva il rendiconto economico annuale della Squadra;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
si esprime su ogni iniziativa tendente alla realizzazione dello scopo sociale;
elegge il revisore dei conti;
in caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dall’Associazione.

Tale deliberazione deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
In caso di scioglimento attrezzature, materiali, equipaggiamenti, mezzi consegnati in uso da Organizzazioni superiori questi dovranno essere tassativamente riconsegnati.
Consiglio direttivo di squadra - Caposquadra
Art. 20
Il Consiglio direttivo di Squadra elegge al suo interno il Caposquadra, uno o più Vice Capisquadra, il Segretario-Tesoriere.
Il Consiglio direttivo di squadra cura la gestione e l'amministrazione della Squadra, nell'adempimento delle indicazioni fornite dall'Assemblea, nel rispetto dello Statuto e degli ordinamenti.
Provvede alla redazione del rendiconto economico annuale da presentare all'Assemblea di squadra.
Art. 21
Il Caposquadra è il rappresentante legale della Squadra, la rappresenta di fronte a terzi.

Titolo VI
NORME FINALI


Art. 22
Tutti gli organi sociali si impegnano al pieno rispetto dei presenti accordi e della normativa vigente nel settore.
L'attività dell’Associazione deve essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile.
Art. 23
La deliberazione circa lo scioglimento dell’Associazione può essere assunta soltanto dall'assemblea straordinaria dell’ Associazione all'uopo convocata.
Tale deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci e provvederà a nominare tre associati liquidatori determinandone le funzioni.
Il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni od Enti aventi finalità analoghe.
Art. 24
Eventuali controversie insorte tra i soci e l’Associazione saranno deferite ad un Collegio di Probiviri composto da tre membri, preventivamente nominati dall’Assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità. Tale Collegio, sentite le parti in contraddittorio, esprimerà – senza formalità di procedura ed in via di equità – una
determinazione che le parti stesse si impegnano sin d’ora ad assumere come espressione definitiva della loro volontà.
Art. 25
Le eventuali modifiche dei presenti accordi, sempre che non siano in contrasto con la normativa vigente, devono essere deliberate dall’Assemblea in sessione straordinaria con l'intervento dei 3/4 dei Soci e con i 2/3 dei voti validamente espressi.
Art. 26
Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti accordi si applicano il Codice Civile e ogni altra norma vigente.